Le donazioni a SOS TERZO MONDO sono deducibili.
Ogni donazione a SOS TERZO MONDO ITALIA ONLUS è fiscalmente deducibile dai privati e dalle imprese ai sensi della Legge sulla cooperazione internazionale (Legge 49/1987) oppure ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997 sulle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
Ecco come fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge:
Poiché SOS TERZO MONDO è una ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 – il privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti. In particolare, le persone fisiche possono:
a. dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)*;
b. detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). In questi casi, la normativa applicata si riferisce alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS. In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali alle ONG.
Il contribuente privato può:
c. dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Per quanto invece concerne le imprese:
d. è possibile dedurre dal reddito d’impresa complessivo le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)*.
e. è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). IMPORTANTE: in tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire:
• la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
• le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
• l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.